Cambia il sistema di reclutamento dei graduati delle Forze Armate. Addio ai VFP1 e ai VFP4, arrivano i nuovi Volontari in Ferma Iniziale (VFI) e Volontari in Ferma Triennale (VFT). Prevista anche una delega per l’istituzione della Riserva ausiliaria dello Stato, da impiegare in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, e per la riforma del Servizio sanitario militare.
1. Cosa cambia: addio ai VFP1 e VFP4
Il 3 agosto 2022 il Senato ha approvato definitamente la legge che riforma le attuali modalità di arruolamento nelle carriere iniziali dell’Esercito italiano, al fine di individuare un nuovo iter di reclutamento, molto diverso da quello dei VFP1 e VFP4, attualmente in uso. Si tratta di una vera e propria rivoluzione del settore. Tale nuova modalità è infatti destinata a influenzare anche le procedure di reclutamento dei Corpi di polizia, sia ad ordinamento civile che militare (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia penitenziaria). Il sistema dei volontari in ferma prefissata annuale o quadriennale ha prodotto nel tempo un alto livello di precarizzazione del personale delle Forze Armate. Dopo un periodo di servizio anche molto lungo (anche 5 o 6 anni), il personale poteva ritrovarsi congedato e senza strumenti di reinserimento lavorativo. Per far pronte alle esigenze di stabilizzazione del comparto Difesa e Sicurezza e per garantire una maggiore efficienza dell’Esercito, sono state introdotte due nuove figure di volontario in ferma prefissata, che sostituiranno gli attuali VFP1 e VFP4: sono i nuovi Volontari in Ferma Iniziale (VFI) e i Volontari in Ferma Triennale (VFT). Questo nuovo modello professionale prevede il reclutamento di circa 6.000 Volontari in Ferma Iniziale all’anno. Di questi 6.000 Volontari, si prevede che circa 1.700 proseguiranno la carriera accedendo alla Ferma Triennale; circa 3.000 accederanno alle carriere iniziali delle Forze di Polizia; circa 1.300 saranno supportati nel reinserimento lavorativo.
2. Volontario in Ferma Iniziale (VFI)
Per diventare Volontario in Ferma Iniziale si dovrà superare un concorso riservato ai giovani di età non superiore a 24 anni (25 non compiuti). La ferma avrà una durata da subito di ben 3 anni. Il volontario potrà partecipare, già dal 12° mese di servizio, ai concorsi per l’accesso alle Forze di Polizia. Dopo il 24° mese di servizio, potrà partecipare ai concorsi per la Ferma Prefissata Triennale nelle Forze Armate. Circa l’80% dei VFI potrà accedere alla successiva Ferma Triennale. Il VFI potrà presentare le proprie dimissioni entro il 15° giorno del corso formativo iniziale, oppure, entro il 12° mese di servizio, domanda di proscioglimento (in questo caso non maturerà, però, il diritto alla riserva di posti nelle Forze di Polizia o altri benefici per il reinserimento lavorativo).
2.1. Cosa fa il Volontario in Ferma Iniziale
Il Volontario in Ferma Iniziale svolge attività giornaliera secondo le modalità definite dal Comandante di Corpo, di norma nell’ambito dell’orario di servizio; pertanto, non è destinatario di compenso per lavoro straordinario, né di recupero compensativo. Al fine di compensare il possibile impiego oltre l’orario di servizio, è prevista la corresponsione di una indennità forfetaria che si aggiunge alla paga base.
2.2. Quanto guadagna il Volontario in Ferma Iniziale
Dal punto di visto economico, il trattamento previsto è di una paga di circa 1.135€ mensili, a fronte degli attuali 960€ per i VFP1. È prevista inoltre una indennità di 100€ mensili per compensare l’eventuale impiego oltre l’orario di servizio.
3. Volontario in Ferma Triennale (VFT)
Per accedere alla Ferma Triennale si dovrà avere non più di 28 anni (29 non compiuti) e sarà necessario superare un concorso interforze per titoli ed esami, acquisendo il grado di Caporale. Il passo successivo è quello di svolgere un concorso per accedere al Servizio Permanente, per il quale si prevede che vengano assorbiti la totalità dei VFT.
3.1. Cosa fa il Volontario in Ferma Triennale
Il VFT è una figura professionale più specializzata alla quale potranno accedere i VFI in servizio da almeno 24 mesi o in congedo da non oltre 12 mesi.
3.2. Quanto guadagna il Volontario in Ferma Triennale
Il trattamento economico del VFT si differenzia dal VFI in quanto riceve uno stipendio base (invece che una paga), per un importo di 1.250€ rispetto ai 1.075€ dell’attuale VFP4. Il VFT è soggetto all’orario di lavoro previsto per il personale in servizio permanente (ovvero 36 ore settimanali, ai sensi dell’art. 842, co. 3 ter del C.O.M.), nonché destinatario del compenso per lavoro straordinario, del recupero compensativo e del recupero della festività o della giornata feriale non lavorativa.
4. Obiettivi e periodo transitorio
Gli obiettivi della riforma sono molteplici. In primo luogo, vi è quello di contenere il fenomeno dell’invecchiamento della categoria dei Graduati, riducendo l’età media di accesso al servizio permanente. Con il miglioramento del trattamento economico e l’aumento dei reclutamenti, si incentiverà l’accesso al mondo militare, che attraverso questa riforma garantirà un lungo e sicuro periodo di impiego a disposizione delle Forze Armate.
La sostituzione delle vecchie figure professionali (VFP1-4) con quelle nuove (VFI-T) avverrà in un congruo lasso di tempo. Vengono previste in particolare una serie di scadenze:
fino al 31 dic. 2024 saranno emanati bandi VFP4 e sarà concessa ai VFP1 la c.d. “rafferma concorsuale”;
fino al 31 dic. 2026, sarà data la possibilità per i VFP1 in rafferma e in congedo di partecipare ai concorsi per VFT;
sarà consentito il transito in servizio permanente di tutti i VFP4 prima dei VFI.
Per garantire il transito dei VFP4 nei prossimi anni, è previsto che:
i VFP4 con anzianità 2020 e 2021 transiteranno in Servizio Permanente secondo le attuali procedure al completamento della ferma quadriennale;
i VFP4 con anzianità 2022, 2023 e 2024 saranno immessi nel sp secondo le nuove procedure in vigore per i VFT.
È prevista infine la possibilità di bandire, a partire dal 2023, in luogo dei concorsi VFP4, il concorso VFT aperto alla partecipazione dei VFP1 in rafferma e in congedo.
5. La nuova Riserva ausiliaria dello Stato (RaS)
La nuova legge, tra le varie novità, delega il Governo ad istituire una riserva ausiliaria dello Stato (RaS), composta da 10.000 unità, ripartite in nuclei operativi di livello regionale posti alle dipendenze delle autorità militari. La riserva di volontari garantisce alle Forze Armate dello Stato un corpo ausiliario che potrà essere impiegato:
“in tempo di guerra o di grave crisi internazionale” (art. 887, COM).
in forma complementare e in attività in campo logistico nonché di cooperazione civile-militare, disciplinandone la struttura organizzativa, le modalità di funzionamento, nonché lo stato giuridico militare e le modalità di reclutamento, addestramento, collocamento in congedo e richiamo in servizio del relativo personale;
La delega lascia ampio spazio alle modalità di attuazione che dovranno essere disciplinate nei prossimi mesi dal Governo.
È possibile, oltre che auspicabile, che agli appartenenti alla Riserva ausiliaria sia riconosciuta una indennità di disponibilità (similmente a come avviene nel settore privato).
6. Il ricollocamento del personale
Come anticipato, nelle previsioni del legislatore la maggior parte di coloro che accederanno alle carriere iniziali delle Forze Armate riusciranno a raggiungere il Servizio Permanente e, quindi, a stabilizzarsi sotto un profilo lavorativo, passando prima dal VFI, poi al VFT e infine al SP.
Circa 1.300 Volontari all’anno, però, dopo il triennio iniziale, non saranno assorbiti né dalle dalle Forze Armate né dai Corpi di polizia. Per far fronte a questa effettiva perdita di impiego, il legislatore delegato dovrà predisporre nuovi strumenti per il reinserimento lavorativo o di formazione dei Volontari, che consenta il reimpiego in tempi ragionevoli.
Al momento, al fine di agevolare il reinserimento lavorativo, valgono gli artt. 1013 e 1014 del Codice dell’Ordinamento Militare, che prevedono riserve di posti nei concorsi pubblici e convenzioni per la formazione professionale.
7. Riforma del Servizio sanitario militare (SSM)
La delega legislativa prevista all’art. 9 della legge è interessante anche nella parte in cui prevede una importante riforma del Servizio sanitario militare. Sono tre i punti di riforma, tutti di particolare interesse. In primo luogo viene previsto “l’adeguamento delle strutture e delle risorse strumentali anche per l’utilizzazione a supporto del Servizio sanitario nazionale, definendone le modalità”. Si aprono così le porte all’utilizzo delle strutture militari anche per gli accertamenti sanitari condotti dai privati. Viene ampliata, poi, anche ai medici militari e al personale militare delle professioni sanitarie la possibilità “di esercitare l’attività libero-professionale intramuraria sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e delle finanze e le regioni”. Per i concorsi pubblici viene prevista, infine, l’istituzione di “fascicoli sanitari relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell’ambito di una procedura concorsuale di qualsiasi Forza armata, prevedendo che ad essi sia riconosciuta validità in riferimento a ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra Forza armata, per un arco temporale prestabilito, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e senza alcuna esplicita richiesta da parte dell’interessato.” Quest’ultima previsione è di particolare importanza per chi si accinge ad affrontare prove concorsuali per più Corpi armati: si prevede in tal modo che uno stesso accertamento non debba essere ripetuto più volte, con grande risparmio di risorse per il privato e per la stessa Pubblica amministrazione.
Fonte: rivista.camminodiritto.it