
Descrizione
Comunichiamo che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 13° corso triennale (2023-2026) di 816 posti Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri.
Dei 816 posti messi a concorso, 163 sono riservati:
– al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;
– ai diplomati delle Scuole militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica;
– agli assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito Italiano, dall’Istituto Andrea Doria per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare, dall’Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri, in possesso dei prescritti requisiti.
Requisiti del concorso
Al concorso possono partecipare:
a) i militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti ed a quello degli Appuntati e Carabinieri (ivi compresi gli appartenenti al Ruolo Forestale), nonché gli Allievi Carabinieri che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con riserva fino all’effettuazione della prova di efficienza fisica prevista dal successivo articolo 11;
2) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al termine dell’anno scolastico 2022- 2023, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l’accesso alle università di cui all’articolo 1 della Legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l’iscrizione ai corsi di laurea. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipollenza ovvero l’equivalenza secondo la procedura prevista dall’articolo 38 del D.Lgs. 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica (http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiestadellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri), consegnando idonea documentazione all’atto della presentazione alla prova di efficienza fisica di cui all’articolo 11.
Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare di aver presentato la relativa richiesta;
3) non abbiano superato il giorno di compimento del 30° anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti per il reclutamento nel ruolo Ispettori;
4) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
5) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a nella media ovvero, in rapporti informativi, giudizi corrispondenti;
6) non siano stati giudicati inidonei all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo biennio;
7) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta o con decreto penale di condanna, a pena condizionalmente sospesa o con il beneficio della non menzione;
8) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
9) non siano sottoposti a procedimento disciplinare di stato o sospesi dall’impiego o in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
10) nel caso di procedimento penale per delitti non colposi precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione (perché il fatto non sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale), non siano sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione;
b) i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
1) abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di età e abbiano il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale se minorenni. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite massimo di età è elevato sino al giorno di compimento del 28° anno. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per altri pubblici impieghi non trovano applicazione;
2) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al termine dell’anno scolastico 2022- 2023, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l’accesso all’università di cui all’articolo 1 della Legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni e integrazioni, nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l’iscrizione ai corsi di laurea. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipollenza ovvero l’equivalenza secondo la procedura prevista dall’articolo 38 del D.Lgs. 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica (http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiestadellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri), consegnando idonea documentazione all’atto della presentazione alla prova di efficienza fisica di cui all’articolo 11. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare di aver presentato la relativa richiesta;
3) godano dei diritti civili e politici;
4) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con il beneficio della non menzione;
5) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi né si trovino in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri;
6) siano in possesso di condotta incensurabile;
7) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. L’accertamento di tale requisito sarà effettuato d’ufficio dall’Arma dei Carabinieri con le modalità previste dalla normativa vigente;
8) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico–fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all’articolo 957, comma 1, lettera e-bis del Decreto Legislativo n. 66/2010;
9) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
10) se militari nel caso di procedimento penale per delitti non colposi, precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione (perché il fatto non sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale), non siano sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione.
I candidati che nelle more dell’espletamento del concorso transitano dalla posizione di cui al precedente comma 1, lettera a) a quella prevista al comma 1, lettera b) o viceversa dovranno riunire anche i requisiti per la nuova categoria di appartenenza, fatta eccezione per l’età.
I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo articolo Gli stessi e l’idoneità psico-fisica di cui al successivo articolo 12, fatta eccezione per l’età, devono essere mantenuti fino alla data di incorporamento presso la Scuola Marescialli e Brigadieri, pena l’esclusione dal concorso.
I candidati che dichiarino nella domanda di partecipazione di non aver ancora conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado ma di conseguirlo al termine dell’anno scolastico 2022-2023, dovranno far pervenire, al momento del rilascio, qualora idonei alla prova orale e comunque entro il 10 agosto 2023, dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti l’avvenuto conseguimento all’indirizzo email cnsrconcmar@pec.carabinieri.it.
L’Amministrazione può disporre, in ogni momento e anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata, l’esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso per difetto dei requisiti prescritti nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
Domanda al concorso
La procedura relativa al concorso viene gestita tramite il sito www.carabinieri.it-area concorsi. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e inviata esclusivamente online a mezzo della procedura indicata in detto sito.
Prove del concorso
Lo svolgimento del concorso prevede l’espletamento delle seguenti fasi:
a – Prova preliminare (entro il mese di marzo)
b – Prova scritta per accertare il grado di conoscenza della lingua italiana (entro 1^ decade aprile)
c – Prova di efficienza fisica (dalla 3^ decade mese di aprile)
d – Accertamenti psicofisici (dalla 3^ decade mese di aprile) 3 giorni
e – Accertamenti attitudinali (dalla 3^ decade mese di aprile) 3 giorni
f – Prova orale (dalla 1^ decade giugno)
g – Prova facoltativa lingua straniera (1^ decade settembre)
h – Corso (dalla 2^ decade di ottobre)
Fonte: carabinieri.it
Aggiornamenti riferiti al concorso
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