
Descrizione
Comunichiamo che è indetto, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 12° corso triennale (2022-2025) di 671 allievi marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri. Dei 671 posti messi a concorso, 134 sono riservati: al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; ai diplomati delle Scuole militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica; agli assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito italiano, dall’Istituto Andrea Doria per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare, dall’Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri, in possesso dei prescritti requisiti. I posti riservati di cui al comma 2, eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati riservatari idonei, saranno devoluti agli altri candidati idonei secondo l’ordine della graduatoria di merito. Con successivo decreto sarà indetto il concorso per l’ammissione al 12° corso triennale di 24 allievi marescialli riservato, ai sensi dell’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, per il successivo impiego presso reparti/enti situati nella Provincia di Bolzano o aventi competenza regionale. E’ stabilito in 28 il numero dei vincitori del concorso di cui al comma 1 da formare nella specializzazione in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare, ai sensi dell’art. 683, comma 7, lettera a) del decreto legislativo n. 66/2010. All’atto della presentazione della domanda con le modalita’ di cui all’art. 3, i candidati hanno facolta’ di esprimere preferenza per la formazione e per l’impiego nella specializzazione di cui al comma 5. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la facolta’ di revocare o annullare il presente bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l’ammissione dei vincitori alla frequenza del corso in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne’ prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l’Amministrazione della difesa provvedera’ a dare formale comunicazione mediante avviso che verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potesta’ di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. La direzione generale si riserva altresi’ la facolta’, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso nei siti internet «www.difesa.it» e «www.carabinieri.it», definendone le modalita’.
Requisiti del concorso
Possono partecipare al concorso:
a) i militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed a quello degli appuntati e Carabinieri (ivi compresi gli appartenenti al ruolo forestale), nonche’ gli allievi Carabinieri che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con riserva fino all’effettuazione delle prove di efficienza fisica previste dal successivo art. 8;
2) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al termine dell’anno scolastico 2021-2022, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l’accesso alle universita’ di cui all’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, nonche’ diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l’iscrizione ai corsi di laurea. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all’estero dovra’ documentarne l’equipollenza ovvero l’equivalenza secondo la procedura prevista dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica e’ disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica (http://www.funzionepubblica. gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequiv alenza-del-titolo-di-studio-stranieri), consegnando idonea documentazione all’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all’art. 8. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra’ dichiarare di aver presentato la relativa richiesta;
3) non abbiano superato il giorno di compimento del trentesimo anno di eta’. Gli aumenti dei limiti di eta’ previsti per l’ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di eta’ stabiliti per il reclutamento nel ruolo ispettori;
4) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari piu’ gravi della consegna;
5) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a nella media ovvero, in rapporti informativi, giudizi corrispondenti;
6) non siano stati giudicati inidonei all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo biennio;
7) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta o con decreto penale di condanna, a pena condizionalmente sospesa o con il beneficio della non menzione;
8) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 9) non siano sottoposti a procedimento disciplinare di stato o sospesi dall’impiego o in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni;
10) nel caso di procedimento penale per delitti non colposi precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione (perche’ il fatto non sussiste ovvero perche’ l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’art. 530 del codice di procedura penale), non siano sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione;
b) i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
1) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta’ e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno di eta’ e abbiano il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilita’ genitoriale se minorenni. Per coloro che abbiano gia’ prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite massimo di eta’ e’ elevato sino al giorno di compimento del 28° anno. Gli aumenti dei limiti di eta’ previsti per l’ammissione ai concorsi per altri pubblici impieghi non trovano applicazione;
2) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al temine dell’anno scolastico 2021-2022, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l’accesso all’universita’ di cui all’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni e integrazioni, nonche’ diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l’iscrizione ai corsi di laurea. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all’estero dovra’ documentarne l’equipollenza ovvero l’equivalenza secondo la procedura prevista dall’art. 38 del decreto legislativo 165/2001, la cui modulistica e’ disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica (http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/ modulo-la-richiestadellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri), consegnando idonea documentazione all’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all’art. 8. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra’ dichiarare di aver presentato la relativa richiesta;
3) godano dei diritti civili e politici;
4) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con il beneficio della non menzione;
5) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi ne’ si trovino in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri;
6) siano in possesso di condotta incensurabile;
7) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta’ alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. L’accertamento di tale requisito sara’ effettuato d’ufficio dall’Arnia dei Carabinieri con le modalita’ previste dalla normativa vigente;
8) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorita’ o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Amiate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita’ psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all’art. 957, comma 1, lettera e-bis del Codice dell’Ordinamento militare;
9) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
10) se militari nel caso di procedimento penale per delitti non colposi, precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione (perche’ il fatto non sussiste ovvero perche’ l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’art. 530 del codice di procedura penale), non siano sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione. I candidati che nelle more dell’espletamento del concorso transitano dalla posizione di cui al precedente comma 1, lettera a) a quella prevista al comma 1, lettera b) o viceversa dovranno riunire anche i requisiti per la nuova categoria di appartenenza, fatta eccezione per l’eta’. 3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 3. Gli stessi e l’idoneita’ psico-fisica di cui al successivo art. 11, fatta eccezione per l’eta’, devono essere mantenuti fino alla data di incorporamento presso la Scuola marescialli e brigadieri, pena l’esclusione dal concorso. I candidati che dichiarino nella domanda di partecipazione di non aver ancora conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado ma di conseguirlo al temine dell’armo scolastico 2021- 2022, dovranno far pervenire, al momento del rilascio, qualora idonei alla prova scritta di conoscenza della lingua italiana, e comunque entro il 30 luglio 2022, dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti l’avvenuto conseguimento all’indirizzo email cnsrconcmar@pec.carabinieri.it L’amministrazione puo’ dispone, in ogni momento e anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato del direttore generale per il personale militare o di autorita’ da lui delegata, l’esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso per difetto dei requisiti prescritti nonche’ per la mancata osservanza dei terinini perentori stabiliti nel presente bando.
Domanda al concorso
La domanda di partecipazione al concorso dovra’ essere presentata esclusivamente on-line avvalendosi della procedura disponibile nell’area concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri (www.carabinieri.it), entro il temine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il temine coincide con un giorno festivo, questo e’ prorogato al giorno successivo. Per la data di presentazione fara’ fede quella riportata sul modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato.
Prove del concorso
Lo svolgimento del concorso prevede l’effettuazione di:
a) prova preliminare;
b) prove di efficienza fisica;
c) prova scritta di conoscenza della lingua italiana;
d) accertamenti psico-fisici per la verifica dell’idoneita’ psico-fisica;
e) accertamenti attitudinali;
f) prova orale su materie indicate nell’allegato C del bando.
Aggiornamenti riferiti al concorso
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